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> Domande e Risposte: Cosa fare in caso di sinistro?
COS E’ L’INDENNIZZO DIRETTO?
A partire dall’1 febbraio 2007 si applica ai sinistri la nuova procedura di risarcimento diretto del danno che prevede l’obbligo per il danneggiato di rivolgersi alla propria Impresa di assicurazione e quindi l’obbligo per detta Impresa di assicurazione di liquidare i danni subiti dal proprio assicurato-danneggiato non responsabile (in tutto o in parte) per conto dell'altra Impresa di assicurazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
L’assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro 3 giorni da quello in cui l’incidente si è verificato, mediante:
· raccomandata con avviso di ricevimento;
· consegna a mano presso la propria Agenzia di fiducia;
Se l’assicurato–danneggiato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento, unitamente alla denuncia di cui sopra, al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:
· raccomandata con avviso di ricevimento;
· consegna a mano presso la propria Agenzia di assicurazioni.
Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta:
· 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
· 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
· 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il
documento informativo ANIA (pdf 80 kb).
Per ricevere assistenza nella formulazione di una richiesta di risarcimento diretto, recarsi presso l’Agenzia oppure telefonare al numero verde 800.905.479 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
COS E’ LA PROCEDURA TERZO TRASPORTATO?
I danni eventualmente subiti dai terzi trasportati devono essere gestiti secondo la procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il terzo trasportato deve quindi inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
L’Impresa di assicurazione in questione risarcisce i danni subiti dal terzo trasportato:
· a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
· nei limiti del massimale minimo di legge.
Per l’eventuale maggior danno il terzo trasportato si può rivolgere all’Impresa di assicurazione del responsabile civile a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento dei danni è esercitata nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro. L’Impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere l’Impresa di assicurazione nei cui confronti è stata esercitata l’azione diretta, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato.
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Per conoscere subito lo stato della tua pratica, una volta denunciato il sinistro alla nostra Agenzia di assicurazioni, chiama il numero verde 800.017205. Il servizio è completamente gratuito.
COS E’ LA PROCEDURA ORDINARIA?
La procedura ordinaria di risarcimento si applica ogni qual volta non trovi applicazione la procedura del risarcimento diretto, ovvero:
· sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
· sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;
· sinistri con collisione tra più di due veicoli;
· sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;
· sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;
· sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente.
In tutte le ipotesi in cui si applica la procedura ordinaria di risarcimento la denuncia di sinistro dovrà essere presentata alla propria Impresa di assicurazione e la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere rivolta all’Impresa di assicurazione del responsabile civile ed al responsabile civile stesso.
Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta:
· 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
· 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
· 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
In caso di richiesta incompleta degli elementi prescritti dalla legge, l’invito da parte dell’Impresa di assicurazione a regolarizzare la richiesta interrompe i termini di cui sopra sino al ricevimento delle integrazioni richieste.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’Impresa di assicurazione provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine anche se il danneggiato non accetta l’offerta formulata dall’Impresa di assicurazione.
Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità e tempi di cui al paragrafo precedente.
Decorsi i termini per la formulazione dell’offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l’azione diretta nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile.
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