Quando interviene il Fondo vittime della strada?
l Fondo vittime della strada interviene nei casi in cui non è possibile trovare un assicuratore tenuto al risarcimento del danno da circolazione stradale. I casi in cui è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei massimali previsti per legge vigente al momento del sinistro, sono tassativamente elencati dall'art. 283, codice delle assicurazioni:
A) sinistri causati da veicoli non identificati per i soli danni alla persona, salvo il caso di lesioni gravi in cui è dovuto anche il risarcimento per il danno a cose;
B) sinistri causati da veicoli non assicurati;
C) sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
D) sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).
Alla gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia provvedono le c.d. "Imprese designate", competenti a seconda della zona di accadimento del sinistro.
Qui trovi info aggiuntive: https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/